Progettazione e direzione lavori

In caso di lavori edili, anche di piccola entità, è necessario verificare la fattibilità e la regolarità urbanistica. La normativa nazionale di riferimento è il Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. n. 380/2001), ma è necessario verificare anche la normativa locale (L.R. n. 23/1985, L.R. n. 47/1985 e L.R. n.8/2015).

Con il termine progettazione si è soliti indicare l’attività di pianificazione e programmazione sostenuta da un tecnico professionista, il progettista, che, partendo dalle Norme Tecniche vigenti, porta alla definizione di un Progetto Edilizio (Preliminare, Definitivo ed Esecutivo) costituito da elaborati grafici e relazionali frutto di uno studio del luogo e delle necessità che lo hanno generato.

Esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria, che in genere richiedono una semplice comunicazione da parte del committente, gli interventi di manutenzione straordinaria, necessitano invece, di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA a firma di un tecnico abilitato.

Gli interventi più complessi, come ad esempio la realizzazione di un edificio, interventi strutturali su immobili esistenti, richiedono un titolo autorizzativo (permesso di costruire) per non ricadere nel reato penale di abuso edilizio.

In questi casi deve essere presentato un progetto all’amministrazione competente e il committente è inoltre obbligato a nominare, prima dell’avvio dei lavori, un direttore dei lavori e a verificare la regolarità contributiva dell’impresa esecutrice.

Il committente è colui che commissiona un lavoro. Esso può essere una persona fisica, nel caso di lavori privati o una persona giuridica nel caso di lavori commissionati da un’impresa o azienda. Diventa committente chi ha la necessità di costruire un fabbricato per civile abitazione o per uso produttivo, chi possiede un immobile da ristrutturare o chi amministra un condominio oggetto di interventi edilizi, etc.

Il committente è il soggetto per conto del quale viene realizzata o modificata un opera edilizia. Prima di poter compiere l’intervento edilizio, egli deve richiedere e/o presentare il titolo edilizio (Permesso di costruire e SCIA) presso le amministrazioni comunali. Per fare ciò si affida ad un tecnico professionista abilitato che valuta la fattibilità dell’intervento e predispone la relativa pratica edilizia. Contestualmente alla predisposizione di quest’ultima, il committente nomina il Direttore dei Lavori, l’impresa esecutrice e, se sussiste il caso, il Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione – CSP e in fase di Esecuzione – CSE.

Secondo l’art. 29 del Testo unico dell’Edilizia D.P.R. n. 380/2001, il committente, come pure il titolare del Permesso di costruire, il costruttore e il Direttore dei Lavori, sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme, della conformità delle opere e delle modalità esecutive stabilite; essi sono tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e nei casi previsti sono obbligati a provvedere alla demolizione delle opere abusivamente realizzate.

Il progettista è il tecnico professionista a cui compete la redazione di un progetto attraverso un’attenta attività di progettazione nel rispetto delle norme vigenti. Nell’assumere un incarico professionale, il progettista contrae un’obbligazione del risultato. La prestazione del tecnico non è la sola stesura di un elaborato progettuale ben definito, ma il raggiungimento del risultato richiesto dal committente che si concretizza con la realizzazione dell’opera.

Esistono due categorie di responsabilità, quella contrattuale, legata all’inadempienza nei confronti del contratto stipulato con il committente, e quella di compimento di fatto illecito, nel caso di gravi omissioni compiute nella redazione del progetto le cui conseguenze hanno generato danni a persone o cose.

Il direttore dei lavori è una figura obbligatoria nello svolgimento dei lavori sia privati che pubblici.

Il direttore dei lavori ha la responsabilità di verificare la rispondenza dell’opera al progetto, delle prescrizioni di esecuzione dei lavori, della qualità dei materiali utilizzati, nonché, della posa in opera che deve essere effettuata a regola d’arte.

Il direttore dei lavori, deve essere una figura totalmente indipendente dall’impresa costruttrice, capace di assumere decisioni in nome del committente al fine di portare a compimento l’opera approvata.

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